I servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale sono gestiti in una delle forme previste dalla legge.

La gestione di uno o più servizi pubblici con una delle modalità consentite dalla legge per la esternalizzazione è decisa dal Consiglio con le maggioranze e le modalità eventualmente previste dalla normativa in vigore.