Qualora entro cinquanta giorni dalla scadenza del termine fissato dalla legge non sia stato predisposto lo schema di bilancio o, comunque, il Consiglio non lo abbia ancora approvato, il Segretario Comunale comunica il predetto inadempimento all’organo di Revisione dei Conti e per conoscenza al  Sindaco.

L’organo di Revisione dei Conti assume automaticamente, dal momento della ricezione della comunicazione di cui al comma primo del presente articolo, le funzioni di “commissario ad acta” e convoca, entro i successivi tre giorni,  la Giunta Comunale per attivare la procedura per la predisposizione dello schema di bilancio o il Consiglio Comunale, entro i successivi venti giorni, con lettera notificata ai singoli consiglieri, per l’approvazione dello schema di  bilancio già predisposto dalla Giunta Comunale.

Nel caso di mancata predisposizione dello schema di bilancio, lo stesso deve essere predisposto dall’organo di Revisione dei Conti entro i successivi dieci giorni dalla convocazione effettuata ai sensi del comma secondo del presente articolo. Una volta adottato lo schema di bilancio da parte della Giunta Comunale, l’organo di Revisione dei Conti, entro i successivi cinque giorni, con lettera notificata ai singoli Consiglieri, invia l’avviso di convocazione del Consiglio Comunale da tenersi entro i successivi venti giorni.

Nel caso che l’organo di Revisione dei Conti non provveda nei termini di cui al presente articolo, il Segretario Comunale informa dell’accaduto il Prefetto il quale adotta i provvedimenti di competenza anche diretti allo scioglimento del Consiglio Comunale.

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