Salvo quanto è previsto dalla legge e dal presente Statuto in materia di organi collegiali e di sostituzione per delega, il Sindaco è sostituito in caso di assenza, di impedimento, di decesso dal Vice Sindaco.
In caso di assenza o impedimento anche del Vice Sindaco per tutte le competenze non delegabili agli Assessori si provvede per il tramite di commissario prefettizio.
Gli atti adottati dai sostituti o dai delegati devono dichiarare i motivi o l’atto dai quali promana la competenza.
L’Assessore esterno non può comunque assumere la presidenza del Consiglio per cui questa sarà eventualmente assunta dal Consigliere con il maggior numero di voti.