Oltre ai casi espressamente previsti dalla legge il Sindaco, ove lo ritenga opportuno, può delegare agli Assessori, purché Consiglieri Comunali, previa comunicazione al Prefetto, le funzioni allo stesso attribuite nei servizi di competenza statale.

Possono essere delegate agli Assessori non Consiglieri Comunali unicamente le funzioni relative al ricevimento del giuramento di cui all'art. 10 L. n. 91/92 e alla celebrazione del matrimonio.