I Consiglieri Comunali ai fini dell’esercizio delle funzioni consiliari hanno diritto di accesso durante l’orario di servizio degli uffici ai documenti e agli atti dei procedimenti del Comune, delle sue aziende e istituzioni, ivi compresi quelli riservati temporaneamente o in via definitiva.
Il diritto di accesso si esercita mediante esame o, salvo che per gli atti riservati, estrazione di copia, senza alcun onere di rimborso del costo.
Non sono ammesse le richieste del tutto generiche e non sorrette dal carattere di attualità o del collegamento alla funzione.
I Consiglieri non possono utilizzare il potere di estrazione di copia e richiesta di informazione con modalità tali da determinare un’ostruzione nei pubblici servizi essenziali erogati dal Comune.
Le deliberazioni della Giunta Comunale vanno trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari di modo che gli stessi possano esercitare adeguatamente il loro diritto di accesso su tali atti chiedendone, ove necessario, estrazione di copia.
I Consiglieri Comunali sono tenuti al segreto sulle informazioni acquisite mediante accesso a documenti riservati per tutta la durata della loro riservatezza.
Il diritto di accesso dei Consiglieri riguarda ogni tipo di atto e non trova limite nella natura c.d. sensibile dei dati in essi riportati fermo restando il principio di pertinenza e non eccedenza dell’accesso rispetto alle finalità da conseguire.
Il Consigliere deve utilizzare i dati acquisiti per le sole finalità inerenti al mandato, con assoluto divieto di diffondere in alcun modo i dati sensibili di cui sia venuto a conoscenza nell’esercizio delle sue funzioni.