Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio Comunale con scrutinio in forma segreta e a maggioranza assoluta.
La designazione del Difensore Civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico amministrativa e che abbiano i requisiti di eleggibilità.
Il Difensore Civico può essere istituito anche in forma associata con altri enti.
Il Difensore Civico ha il compito di intervenire presso gli Organi ed Uffici, su iniziativa propria o su richiesta degli interessati, del Comune allo scopo di garantire l’osservanza del presente Statuto e dei regolamenti Comunali, nonché il rispetto dei diritti dei cittadini italiani e stranieri.
Il Difensore Civico deve provvedere affinché la violazione, per quanto possibile venga eliminata e può dare consigli e indicazioni alla parte offesa affinché la stessa possa tutelare i propri diritti ed interessi nelle forme di legge.
Il Difensore Civico svolge il proprio incarico in piena indipendenza dagli organi del Comune, con diritto di accedere a tutti gli atti di ufficio senza che possa esservi opposto il segreto d’ufficio cui, a sua volta, è tenuto, secondo le norme di legge. Gli amministratori e i dipendenti sono tenuti a fornirgli con tempestività le informazioni utili allo svolgimento della funzione.
Il regolamento stabilirà le forme e i tempi per la presentazione di una relazione relativa all’attività svolta nell’anno precedente, illustrando le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate e formulando i suggerimenti che ritiene più opportuni allo scopo di eliminarli.
Il Difensore Civico nella relazione di cui al precedente comma deve altresì indicare proposte rivolte a migliorare il funzionamento dell’attività amministrativa e l’efficienza dei servizi pubblici, nonché a garantire l’imparzialità delle decisioni.
Al Difensore Civico può essere corrisposta una indennità da determinarsi nella delibera di nomina.
Il Consiglio Comunale pronuncia la decadenza del Difensore Civico nel caso si verifichi nei suoi confronti una delle situazioni di ineleggibilità o incompatibilità previste dalla legge. Il Difensore Civico può essere revocato prima della scadenza del mandato, con la stessa maggioranza richiesta per la nomina, solo per gravi e ripetute violazioni di legge, ovvero per accertata inefficienza.