Il Sindaco, quale Capo dell’Amministrazione comunale nonchè quale Ufficiale di Governo, è legittimato ad adottare ordinanze.
In particolare, l’art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico sull’Ordinamento degli enti Locali), prevede che in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere locale, il Sindaco adotta ordinanze contingibili ed urgenti per farvi fronte.
Inoltre, l’art. 54, comma 4, del medesimo TUEL, dispone che il Sindaco adotta con atto motivato provvedimenti (ordinanze), anche contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana.